Numero 10 -


Autonomia del ramo d'azienda trasferito: chiarimenti dalla Cassazione

La Cassazione ha dato continuità al principio secondo il quale la necessaria autonomia funzionale del ramo d'azienda debba sussistere anche precedentemente al trasferimento dello stesso ai fini dell'operatività dell'art. 2112 cod. civ. Per la pronuncia sono indici rilevatori della predetta non autonomia la composizione in via esclusiva da parte di lavoratori, la carenza di altre sovrastrutture, dati di bilancio del tutto deficitari ed in passivo e la previsione nell'esecuzione dell'appalto dell'utilizzo dell'infrastruttura della cedente

Federico Manfredi
Avvocato in Milano
Trifirò & Partners Avvocati

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